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Quando il contratto vincola, e che cosa vincola
Non serve un documento intitolato «contratto» perché un accordo produca obbligazioni. Un preventivo accettato, uno scambio di messaggi, una proposta sottoscritta possono già vincolare, e chi ritiene di essere ancora in trattativa scopre talvolta di avere concluso.
Anche la fase che precede la conclusione ha le sue regole: le parti devono comportarsi secondo buona fede, e chi interrompe una trattativa giunta a uno stadio avanzato, o tace una circostanza rilevante, può risponderne.
Vi sono infine clausole che non vincolano per il solo fatto di essere state firmate. Quelle che aggravano in modo significativo la posizione di una parte — limitazioni di responsabilità, decadenze, deroghe al foro competente, facoltà di recesso unilaterale — richiedono una specifica approvazione per iscritto quando il contratto è predisposto da una sola delle parti. È il punto su cui i contratti standard cadono più spesso. Regole ulteriori e più protettive si applicano quando una parte è un consumatore.
Le clausole che decidono la lite prima che nasca
Un contratto efficace non è un contratto lungo: è un contratto che stabilisce in anticipo che cosa accade se qualcosa non funziona.
La clausola penale predetermina il risarcimento dovuto in caso di inadempimento, evitando di doverne provare l’entità. Se manifestamente eccessiva, il giudice può ridurla.
La caparra confirmatoria consente di sciogliersi dal contratto trattenendola o esigendone il doppio.
La clausola risolutiva espressa individua le violazioni che sciolgono il contratto senza che occorra una valutazione di gravità, e il termine essenziale produce lo stesso effetto quando la prestazione tardiva non ha più utilità.
Sono strumenti che non costano nulla quando si scrive il contratto e valgono molto quando si litiga.
L’inadempimento e le vie per reagire
Di fronte a un inadempimento non esiste un’unica strada, e la scelta è tecnica.
Si può chiedere l’adempimento, cioè che la prestazione sia eseguita, oppure la risoluzione del contratto, che presuppone un inadempimento di non scarsa importanza. In entrambi i casi resta dovuto il risarcimento del danno.
Vi è poi uno strumento stragiudiziale di notevole efficacia: la diffida ad adempiere, con la quale si intima per iscritto l’esecuzione entro un termine congruo, avvertendo che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto. Produce l’effetto senza una causa, e costituisce una prova solida se la causa poi si fa.
Chi a sua volta non ha ricevuto la prestazione dovuta può opporre l’eccezione di inadempimento e sospendere la propria, purché il rifiuto non sia contrario a buona fede.
Appalto e contratto d’opera
L’appalto è il contratto con cui un’impresa assume, con organizzazione propria e a proprio rischio, l’esecuzione di un’opera o di un servizio. Quando invece l’opera è eseguita prevalentemente con il lavoro personale di chi la assume, senza organizzazione d’impresa, si è in presenza di un contratto d’opera. La distinzione non è nominalistica: cambiano la disciplina applicabile, i termini per contestare i vizi e il regime della responsabilità.
Il momento più delicato dell’appalto non è la firma ma la consegna. Il committente ha diritto di verificare l’opera prima di riceverla, e chi la riceve senza sollevare riserve la accetta, con conseguenze rilevanti sulla possibilità di contestarla in seguito.
Per le difformità e i vizi la legge prevede una garanzia soggetta a una decadenza che decorre dalla scoperta e a una prescrizione che decorre dalla consegna, entrambe di durata contenuta. Diversa e assai più lunga è la responsabilità per la rovina dell’edificio e per i gravi difetti che ne compromettono la stabilità o la funzionalità.
Il committente può inoltre recedere dall’appalto anche a lavori iniziati, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Per le prestazioni professionali si aggiunge un profilo ulteriore: l’obbligazione ha di norma per oggetto i mezzi impiegati e non il risultato, e da ciò dipende che cosa debba essere provato quando il cliente lamenta di non aver ottenuto quanto si attendeva.
I contratti trattati nelle altre pagine
Locazioni, morosità, sfratti e contratti preliminari di compravendita sono trattati nella pagina sul diritto immobiliare e le locazioni.
Gli appalti e i lavori deliberati dall’assemblea sono trattati nella pagina sul diritto condominiale.
Di cosa si occupa lo studio
- redazione e verifica di contratti prima della firma
- contratti di appalto: difformità e vizi dell’opera, variazioni, recesso
- contratti d’opera e prestazioni professionali
- inadempimento, diffida ad adempiere, risoluzione e risarcimento
Le domande più frequenti
«Ho accettato un preventivo: è già un contratto?»
Può esserlo. L’accordo si forma sull’incontro delle volontà e non richiede un documento intitolato «contratto». Occorre leggere che cosa è stato scritto e che cosa è seguito.
«L’impresa ha eseguito lavori diversi da quelli pattuiti: che cosa posso fare?»
Dipende anzitutto da come è avvenuta la consegna e se sono state sollevate riserve, e poi dalla natura della difformità. Sono due accertamenti distinti, e vanno compiuti in quest’ordine.
«Posso recedere da un appalto già iniziato?»
Sì, ma tenendo indenne l’appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
«La penale prevista nel contratto è sproporzionata: devo pagarla per intero?»
Non necessariamente. La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice.
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