Donare sembra un gesto semplice. Le conseguenze arrivano anni dopo, quando si apre una successione. Assistenza principalmente a Brindisi e in provincia.
Che cos’è una donazione
La donazione è l’atto con cui una persona, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra rimettendoci del proprio. Fa parte del diritto civile e si intreccia strettamente con le successioni ereditarie: quasi tutti i problemi che sorgono su una donazione nascono dopo la morte di chi l’ha fatta.
La forma è tassativa, e qui si perde il primo pezzo. La donazione richiede l’atto pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Senza, è nulla: non annullabile, nulla. Non è un formalismo — è la ragione per cui molti «regali importanti» fatti in famiglia con una scrittura privata, o con un bonifico e una promessa, non producono l’effetto che le parti credevano.
Fanno eccezione le donazioni di modico valore quando riguardano beni mobili, dove basta la consegna. Ma «modico» si misura rispetto alle condizioni economiche di chi dona: per una famiglia benestante la soglia è alta, e per questo il confine è meno netto di quanto sembri.
Donare non sottrae: anticipa
È l’equivoco più diffuso, e sta all’origine della maggior parte delle controversie in materia.
Chi dona un bene in vita crede spesso di averlo messo al sicuro, fuori dall’eredità futura. Succede il contrario: alla morte del donante le donazioni fatte in vita si rimettono nel conto. Si ricostruisce quale sarebbe stato il patrimonio senza quelle donazioni, si verifica se le quote riservate ai legittimari sono state rispettate, e se non lo sono le donazioni possono essere ridotte — cioè, in tutto o in parte, restituite.
Ne discendono due meccanismi che vale la pena conoscere prima di firmare.
La collazione. Nella divisione fra coniuge e discendenti, chi ha già ricevuto in vita deve riportare quanto ricevuto: serve a ripartire il patrimonio tenendo conto di ciò che è già stato anticipato.
La riduzione. Se le donazioni hanno intaccato la quota riservata a un legittimario, questi può agire per farle ridurre. È l’azione con cui, anni dopo, una donazione apparentemente definitiva torna in discussione.
Non serve nemmeno un accordo firmato da tutti: gli accordi su un’eredità non ancora aperta sono vietati dalla legge, anche quando chi rinuncia è consenziente.
Le domande su chi possa o non possa essere escluso dall’eredità appartengono invece alla materia successoria, e sono trattate nella pagina sulle successioni ereditarie.
Le donazioni indirette
Non tutte le liberalità si chiamano donazione. La legge considera anche gli atti che, pur avendo una forma diversa, producono lo stesso risultato: arricchire qualcuno per spirito di liberalità. E li assoggetta alle stesse regole in materia di collazione e riduzione.
Il caso classico è la casa pagata da un genitore. Il padre versa il prezzo, l’immobile viene intestato al figlio. Formalmente c’è una compravendita fra il figlio e il venditore; sostanzialmente c’è una liberalità dal padre al figlio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che in questo caso l’oggetto della donazione indiretta è l’immobile, non il denaro — e la differenza è tutt’altro che teorica: se la casa nel frattempo si è rivalutata, ciò che entra nel conto è il valore attuale dell’immobile, non la somma versata anni prima.
È lo stesso problema che ritrovo nelle separazioni, quando alla crisi coniugale si scopre che nessuno ricorda più chi avesse versato che cosa.
Le polizze vita
È il punto più tecnico della materia, ed è quello su cui si registra più confusione — anche fra chi si è già informato.
Il capitale non entra nell’eredità. Il beneficiario di un’assicurazione sulla vita acquista un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore per effetto della designazione. La somma non transita per il patrimonio del defunto: arriva al beneficiario direttamente, e per questo non si divide fra gli eredi e non risponde dei debiti ereditari.
Ma i premi pagati sono un’altra cosa. La stessa legge che protegge le somme dovute dall’assicuratore fa salve, rispetto ai premi versati, le regole sulla collazione, sull’imputazione e sulla riduzione delle donazioni. In altri termini: la designazione del beneficiario è trattata come una liberalità, e ciò che il defunto ha pagato negli anni per alimentare quella polizza rientra nel conto.
Ne discende una situazione che sorprende entrambe le parti. Il legittimario che scopre la polizza e la crede intoccabile si sbaglia. Il beneficiario che la crede al riparo da qualunque contestazione si sbaglia allo stesso modo. Chi ha ragione dipende da quanto è stato versato, da quando, e da come si compone il resto del patrimonio.
Ho seguito entrambe le posizioni, e sono difese diverse: al legittimario serve ricostruire i versamenti, al beneficiario serve dimostrare la proporzione fra quei versamenti e le disponibilità del defunto.
Quando una donazione si può revocare
Fuori dai casi successori, la legge consente di revocare una donazione in due situazioni.
Per ingratitudine, quando il donatario ha tenuto verso il donante comportamenti di particolare gravità. Non basta un rapporto deterioratosi: servono fatti precisi, e c’è un termine stretto entro cui agire.
Per sopravvenienza di figli, quando il donante non aveva o non sapeva di avere figli al momento della donazione e successivamente ne sopravviene uno.
Vendere un immobile ricevuto in donazione
Chi possiede una casa arrivata per donazione scopre spesso, al momento di venderla, che l’acquirente esita e la banca è restia a concedere il mutuo. La ragione è che quel bene resta esposto, entro certi limiti di tempo, all’azione di chi in futuro potrebbe risultare leso nella propria quota di legittima.
Non è un vicolo cieco: esistono strumenti per rendere l’operazione praticabile, e la scelta dipende da chi sono i legittimari, da quanto tempo è passata la donazione e da che cosa l’acquirente è disposto ad accettare. È però una verifica da fare prima di mettere l’immobile in vendita, non dopo aver trovato un compratore.
Di cosa si occupa lo studio
- Consulenza prima di donare — che cosa comporta, che effetti produce alla successione, quali alternative esistono.
- Azione di riduzione per il legittimario leso, e difesa del donatario che se la vede promuovere.
- Collazione nelle divisioni ereditarie: ricostruzione di quanto ciascuno ha già ricevuto.
- Donazioni indirette — immobili pagati da altri, intestazioni a nome altrui, polizze vita.
- Nullità della donazione per difetto di forma.
- Revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
- Immobili di provenienza donativa, quando la donazione ostacola una vendita.
- Patto di famiglia, per il passaggio generazionale di un’azienda o di partecipazioni societarie.
Di cosa lo studio non si occupa
La donazione si stipula davanti al notaio: la redazione dell’atto non è compito dell’avvocato. L’intervento dello studio si colloca prima — nel valutare se donare sia la scelta giusta e quali conseguenze produrrà — e dopo, quando quelle conseguenze diventano una controversia.
Lo studio non si occupa della fiscalità dell’operazione, che è materia del commercialista e del notaio. Quando la variabile fiscale è determinante viene segnalata, e ci si coordina.
Le situazioni più ricorrenti
Chi arriva parlando di donazioni e ha in mente altro. È il motivo più frequente per cui questa materia entra in studio: qualcuno vuole sistemare il proprio patrimonio in modo da avvantaggiare una persona e penalizzarne un’altra, e la donazione gli sembra lo strumento. Quasi mai lo è. Il primo lavoro consiste nel capire qual è il problema reale — che è quasi sempre diverso da quello nominato — e nel dire con chiarezza che cosa la legge consente e che cosa no.
Le polizze vita contestate. Da entrambi i lati: il legittimario che le scopre aprendo la successione e le ritiene una sottrazione, e il beneficiario che se le vede aggredire credendole al sicuro. Sono difese speculari e richiedono lo stesso lavoro di ricostruzione dei versamenti.
Le domande più frequenti
«Se dono adesso, quel bene esce dall’eredità?»
No, ed è l’equivoco più diffuso. Alla successione le donazioni fatte in vita si rimettono nel conto per verificare se le quote dei legittimari sono state rispettate. Donare non sottrae: anticipa.
«Una donazione fatta trent’anni fa può ancora essere contestata?»
Dipende, e la risposta richiede di guardare la data dell’atto, chi sono i legittimari e se nel frattempo il bene è stato venduto a terzi. È una delle poche domande a cui non si può rispondere senza vedere i documenti.
«Serve il consenso degli altri figli?»
Per donare, no: il donante dispone di ciò che è suo. Il consenso degli altri figli, però, non mette la donazione al riparo — perché rinunciare in anticipo a diritti su un’eredità non ancora aperta è vietato dalla legge, e quella rinuncia non produce effetti.
Quasi tutti i problemi che sorgono su una donazione nascono da un’idea sbagliata avuta anni prima, quando c’era ancora tempo per costruirla diversamente. Il momento utile per parlarne è prima di firmare, non quando si apre la successione.
Il primo incontro serve a capire che cosa vuole ottenere davvero e se esiste un modo lecito per arrivarci.
Lo studio riceve a Brindisi e assiste in tutta Italia: il primo colloquio può anche svolgersi in videoconferenza tramite la consulenza legale online.
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