Tre strade diverse per gestire la crisi matrimoniale e arrivare, quando ne ricorrono i presupposti, al divorzio. Assistenza principalmente a Brindisi e in provincia.
Che cosa regola il diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è la parte del diritto civile che disciplina i rapporti fra coniugi, fra genitori e figli, e i rapporti economici che ne derivano. Separazione e divorzio ne sono i due istituti più frequentati, e sono due cose distinte.
La separazione attenua gli effetti personali della vita matrimoniale, ma non scioglie il matrimonio. Vengono meno gli obblighi di coabitazione, collaborazione e fedeltà, ma restano il dovere di assistenza materiale e gli obblighi verso i figli, e resta il vincolo coniugale — con conseguenze che si vedono, fra l’altro, sull’assegno di mantenimento e in materia successoria. Il divorzio invece scioglie il matrimonio civile, o fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Fra i due c’è un intervallo. Il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione: dodici mesi se la separazione è giudiziale, sei mesi se è consensuale. Per la negoziazione assistita e per l’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile rileva invece la data che la legge indica per certificare o formare l’accordo.
Dal 2023 la domanda di separazione e quella di divorzio possono, nei casi previsti dalla legge, essere proposte nello stesso procedimento. Il divorzio resta però procedibile solo dopo il decorso del termine e il passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione: il cumulo non elimina la distinzione fra i due status, né rende immediato il divorzio. In alcuni casi consente quindi di concentrare in un solo procedimento la gestione della separazione e la successiva domanda di divorzio — ed è la prima cosa da valutare quando si chiede quanto tempo ci vorrà.
Separazione e divorzio, in quanto tali, non sono preceduti da una mediazione civile obbligatoria. La regola può però cambiare se viene promossa una distinta controversia patrimoniale che vi è soggetta — per esempio in materia di divisione o di diritti reali. Il giudice può inoltre invitare le parti a considerare la mediazione familiare, che è un percorso volontario e diverso dalla mediazione civile.
Le tre strade
Non è una scelta libera: dipende da quanto accordo c’è. Ma le differenze di tempi, adempimenti e costi possono essere rilevanti, e vale la pena conoscerle prima di decidere.
La separazione consensuale
I coniugi concordano le condizioni e le sottopongono al tribunale, che verifica la regolarità del procedimento e la compatibilità dell’accordo con le norme inderogabili e, quando vi sono figli, con il loro interesse.
Un punto poco noto e di conseguenze pratiche notevoli riguarda gli immobili. Le Sezioni Unite hanno chiarito nel 2021 che gli accordi di trasferimento immobiliare inseriti nel verbale di separazione consensuale — o nell’accordo di divorzio congiunto sottoposto al giudice — possono avere efficacia reale e costituire titolo per la trascrizione, alle condizioni indicate dalla Corte e fermi gli adempimenti catastali richiesti. In altri termini: in quella sede il passaggio di proprietà può essere realizzato direttamente, senza un separato atto successivo.
È una possibilità che va valutata caso per caso, ma quando ricorre cambia sensibilmente tempi e adempimenti di una separazione in cui c’è una casa da sistemare.
Il conflitto non è il problema; le condizioni lo sono. Un accordo separativo produce effetti che vanno molto oltre la coppia — sugli immobili, sui rapporti con i terzi, sul fisco — e resta in piedi per anni. Un modulo scaricato da internet non prevede nulla di tutto questo: non regola che cosa succede se una casa va venduta, se un reddito cambia, se un figlio va all’università fuori sede. Sono le cose che tornano indietro, e tornano indietro quando è tardi per rimediare.
La negoziazione assistita
Introdotta nel 2014, consente di raggiungere l’accordo davanti agli avvocati, senza udienza. Ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un avvocato.
L’accordo va poi trasmesso alla Procura della Repubblica: se ci sono figli minori, o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, il procuratore deve autorizzarlo verificando che risponda al loro interesse; negli altri casi rilascia un nulla osta.
È spesso più rapida perché non richiede un’udienza davanti al tribunale. Anche i costi possono essere inferiori, ma dipendono dal numero e dalla complessità delle condizioni da negoziare, dalla documentazione necessaria e dall’attività richiesta ai difensori.
Sugli immobili però la regola è diversa dalla separazione consensuale, e la differenza va conosciuta prima di scegliere questa strada. L’accordo di negoziazione assistita produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio. Se contiene un patto relativo al trasferimento di un immobile, quel patto ha però effetti obbligatori e non realizza, da solo, il trasferimento della proprietà: la struttura dell’operazione va verificata caso per caso, anche sotto il profilo notarile e della trascrizione.
È una strada meno conosciuta, che può essere valutata quando un accordo esiste ma si preferisce evitare il procedimento giudiziale.
La separazione giudiziale
Quando l’accordo non c’è, decide il giudice. È la via più lunga, ed è quella in cui si concentrano i conflitti che tornano più spesso.
Di cosa si occupa lo studio
- Separazioni consensuali — redazione delle condizioni, verifica delle conseguenze patrimoniali e fiscali, deposito e assistenza fino alla decisione del tribunale.
- Negoziazione assistita — conduzione della trattativa fra difensori, redazione della convenzione e dell’accordo, trasmissione alla Procura.
- Separazioni giudiziali — ricorso, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, difesa nel merito.
- Divorzio — congiunto o contenzioso, anche cumulato alla separazione nei casi previsti dalla legge.
- Assegno di mantenimento e assegno divorzile — determinazione, opposizione, revisione quando le condizioni economiche cambiano.
- Affidamento e responsabilità genitoriale — collocamento, tempi di frequentazione, contributo al mantenimento dei figli.
- Assegnazione della casa familiare.
- Divisione degli immobili in comunione, che nella pratica è il punto in cui la separazione diventa anche una questione immobiliare. La materia è trattata distesamente nella pagina sul diritto immobiliare.
Di cosa lo studio non si occupa
Lo studio non svolge mediazione familiare. È una professione diversa da quella forense, e quando serve viene indicato dove rivolgersi.
Le situazioni più ricorrenti
Non sono ipotesi di scuola: sono i fascicoli che tornano.
Il reddito che non si vede. Un coniuge è lavoratore autonomo o socio di una società, e quello che dichiara non corrisponde a quello che spende. Ricostruire la reale capacità economica è un lavoro di prova, non di sospetto. Quando la documentazione economica è insufficiente o contestata, il giudice può disporre accertamenti anche tramite la polizia tributaria, nei casi e con i poteri previsti dalla legge.
La casa comprata con i soldi di un genitore. Intestata a uno solo, pagata da un altro, magari con un mutuo cointestato. Alla separazione salta fuori che nessuno ricorda esattamente chi abbia versato che cosa. È lo stesso problema delle donazioni indirette che si presenta nelle successioni, in un contesto diverso.
L’accordo che non regge al primo cambiamento. Condizioni scritte anni prima, un lavoro perso, un figlio che cresce. L’accordo non prevedeva nulla e va rivisto.
I figli usati come argomento. Il conflitto economico si sposta sull’affidamento e i tempi di frequentazione diventano merce di scambio. È la situazione in cui il lavoro dell’avvocato consiste soprattutto nel riportare la discussione dove sta il problema vero.
L’immobile che nessuno vuole vendere e nessuno può tenere. Comunione indivisa, mutuo residuo, un coniuge che ci abita. Senza una soluzione concordata si finisce in divisione giudiziale, con i tempi che comporta.
Le domande più frequenti
Sono tre convinzioni diffusissime, e sono tutte e tre sbagliate.
«La casa va alla madre.»
No. La casa familiare viene assegnata nell’interesse dei figli, non in base al genere del genitore: il criterio è la continuità dell’ambiente domestico, e l’assegnazione segue di regola il genitore presso cui i figli sono collocati in via prevalente.
Se non ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, viene meno di regola il presupposto stesso dell’assegnazione giudiziale previsto dalla legge. L’immobile andrà allora regolato in base al titolo di proprietà, agli eventuali diritti di comunione e agli accordi patrimoniali raggiunti dalle parti. L’assegnazione della casa non è uno strumento per riequilibrare le condizioni economiche fra i coniugi: serve a proteggere i figli.
«L’assegno serve a mantenere il tenore di vita che avevamo.»
Il tenore di vita matrimoniale non è più il parametro automatico per riconoscere l’assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno stabilito nel 2018 che l’assegno ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa: il giudice valuta le condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi, il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, la durata del matrimonio e le aspettative professionali eventualmente sacrificate.
È un criterio più giusto e più difficile da applicare, perché va dimostrato. Chi si presenta convinto di avere diritto a tutto e chi è convinto di non dover nulla si sbagliano nello stesso modo.
Attenzione a non confondere l’assegno divorzile con quello di mantenimento in sede di separazione: sono due cose con presupposti diversi, e la confusione fra i due genera aspettative sbagliate fin dal primo incontro.
«A quattordici anni i figli scelgono con chi stare.»
No, e non esiste un’età in cui scelgono. Il minore che ha compiuto dodici anni viene ascoltato, e anche prima se capace di discernimento. La sua opinione va considerata in rapporto all’età e al grado di maturità, ma non vincola il giudice; la legge prevede inoltre ipotesi in cui l’ascolto può essere omesso con provvedimento motivato, e nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo fra i genitori può essere disposto solo se necessario.
L’ascolto non è una scelta e non è un voto: è il modo con cui il giudice acquisisce l’opinione del minore, che considera insieme a tutto il resto. Presentare a un ragazzo la questione come una scelta è, oltre che scorretto, il modo più efficace per fargli del male.
Ogni separazione ha una parte che si negozia e una che non si può negoziare. Il lavoro dello studio comincia dal distinguere le due, dire con franchezza che cosa è ragionevole aspettarsi, e mettere per iscritto condizioni che reggano anche fra cinque anni.
Il primo incontro serve a mettere a fuoco la situazione: quale delle tre strade è praticabile, quanto tempo richiede, e che cosa c’è da mettere in conto.
Lo studio riceve a Brindisi e assiste in tutta Italia: il primo colloquio può anche svolgersi in videoconferenza tramite la consulenza legale online.
oppure scrivi dalla pagina contatti
