Risarcimento del danno

Danni alla persona, alla reputazione e ai beni, principalmente a Brindisi e provincia.

Che cos’è il risarcimento del danno

Chi subisce un pregiudizio per effetto della condotta altrui può ottenerne la riparazione in denaro. Le fonti di questa responsabilità sono però due, e non producono le stesse conseguenze.

La responsabilità contrattuale presuppone un rapporto già esistente fra le parti e nasce dal suo inadempimento: un contratto, un incarico professionale, un’obbligazione assunta. Chi agisce deve dimostrare il titolo da cui l’obbligazione deriva e allegare che la controparte non vi ha adempiuto; spetta a quest’ultima provare che l’inadempimento non le è imputabile.

La responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana, prescinde da qualsiasi rapporto preesistente e sorge dal fatto illecito che cagiona ad altri un danno ingiusto. Qui l’onere è più gravoso per chi agisce: deve dimostrare il fatto, la colpa o il dolo di chi lo ha commesso, il nesso di causalità e l’entità del pregiudizio.

La distinzione non è teorica. Da essa dipendono chi deve provare che cosa ed entro quanto tempo si può agire, poiché i termini di prescrizione delle due forme di responsabilità sono diversi, e più breve è quello della responsabilità aquiliana.

Esistono poi ipotesi nelle quali la legge agevola il danneggiato, ponendo la responsabilità a carico di un soggetto senza richiedere la prova della sua colpa: è il caso dei danni cagionati da cose che si hanno in custodia, dell’esercizio di attività pericolose e della circolazione dei veicoli. In tali ipotesi è il responsabile a dover fornire una prova liberatoria.

Il danno risarcibile comprende infine due componenti distinte: quella patrimoniale, cioè le perdite economiche e i guadagni mancati, e quella non patrimoniale, che riguarda la lesione della salute, della dignità e della vita di relazione.

I casi di cui lo studio si occupa

  • diffamazione e lesione della reputazione, anche in rete
  • molestie e atti persecutori
  • recensioni online false o denigratorie
  • diffusione non consentita di immagini e di dati personali
  • diritto all’oblio, deindicizzazione e aggiornamento delle notizie
  • responsabilità sanitaria
  • sinistri stradali
  • cadute e danni da buche stradali e dissesti
  • danni da infiltrazioni

Diffamazione e lesione della reputazione

La reputazione è un bene giuridicamente protetto, e la sua lesione produce un danno risarcibile in sede civile, indipendentemente dall’eventuale procedimento penale.

Il perimetro del lecito è definito dal bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero e con il diritto di cronaca e di critica. Tre criteri lo governano: la verità del fatto narrato, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza dell’espressione, cioè la misura del linguaggio impiegato. Una critica aspra su un fatto vero e di interesse pubblico resta lecita; la medesima critica costruita su un fatto falso, o espressa in termini gratuitamente offensivi, non lo è.

Il contesto oggi prevalente è quello digitale: social network, gruppi di messaggistica, forum, commenti. Il contenuto permane, si diffonde per condivisione e raggiunge un pubblico che l’autore non ha scelto — circostanza che incide sulla valutazione del danno.

Un profilo pratico precede ogni altro: il contenuto va conservato in forma utilizzabile prima che venga rimosso o modificato. Una schermata isolata ha valore probatorio limitato.

Molestie e atti persecutori

Le condotte moleste o persecutorie reiterate producono un pregiudizio alla salute e all’equilibrio personale autonomamente risarcibile in sede civile.

Il danno da accertare non è soltanto economico. Il mutamento delle abitudini di vita, lo stato d’ansia, la necessità di cure e il pregiudizio alla vita di relazione sono voci riconosciute, che richiedono una documentazione ordinata: certificazioni mediche, riscontro delle condotte, testimonianze.

L’ordinamento civile prevede inoltre, in presenza di determinati presupposti, provvedimenti che il giudice può adottare per far cessare la condotta lesiva e per disporre l’allontanamento del responsabile, anche in ambito familiare.

Recensioni online false o denigratorie

Chi svolge un’attività economica può subire un danno da valutazioni non veritiere pubblicate sulle piattaforme di recensione.

La recensione che esprime un giudizio negativo su un’esperienza realmente avvenuta rientra nella critica lecita, per quanto severa. Diversa è la recensione che riferisce fatti mai accaduti, che proviene da chi non è mai stato cliente, o che è pubblicata a fini concorrenziali o ritorsivi.

Le vie percorribili sono due e non alternative: la segnalazione alla piattaforma per la rimozione e l’azione risarcitoria verso l’autore, la cui identificazione è spesso il passaggio più delicato.

Diffusione non consentita di immagini e di dati personali

La pubblicazione di immagini o di informazioni riferite a una persona, senza il suo consenso e fuori dai casi consentiti dalla legge, è illecita e fonte di responsabilità.

Il trattamento illecito dei dati personali costituisce di per sé titolo per il risarcimento, che si affianca alla tutela della riservatezza e dell’immagine. Le vie disponibili comprendono la richiesta di rimozione al gestore della piattaforma, il reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’azione risarcitoria.

Diritto all’oblio e deindicizzazione

Una notizia legittimamente pubblicata in passato può, con il trascorrere del tempo, non essere più giustificata dall’interesse pubblico.

Le richieste possibili non sono equivalenti. Si può domandare la rimozione del contenuto dal sito che lo ospita; la deindicizzazione, cioè che l’articolo non compaia più fra i risultati associati al nome della persona pur restando accessibile nell’archivio; oppure l’aggiornamento, affinché la vicenda risulti nella sua evoluzione e non nel solo momento iniziale — tipicamente quando a una notizia di indagine non ha fatto seguito quella dell’esito.

La valutazione richiede un bilanciamento nel quale rilevano il tempo trascorso, il ruolo pubblico dell’interessato, la persistente attualità del fatto e la natura della fonte, con un trattamento distinto per gli archivi storici delle testate.

La richiesta si rivolge anzitutto al gestore del sito o del motore di ricerca; in caso di rifiuto restano il reclamo all’Autorità garante e la tutela giudiziaria.

Responsabilità sanitaria

Quando il danno deriva da una prestazione sanitaria, la posizione della struttura e quella del singolo professionista non coincidono, ed è qui che la distinzione illustrata in apertura produce le conseguenze più rilevanti.

La struttura risponde su base contrattuale; l’esercente la professione sanitaria, salvo che abbia assunto una specifica obbligazione con il paziente, risponde a titolo extracontrattuale. Ne discendono un diverso riparto dell’onere probatorio e termini di prescrizione differenti, sicché la scelta del soggetto da convenire non è indifferente.

Prima della causa la legge impone un passaggio preliminare, che può assumere la forma di un accertamento tecnico in sede giudiziale finalizzato alla conciliazione oppure della mediazione.

In questa materia la consulenza medico-legale non è un accessorio: è l’elemento su cui la controversia si decide.

Sinistri stradali

Danni al veicolo e alla persona, con la compagnia assicurativa quale interlocutore necessario.

La procedura di risarcimento diretto, la quantificazione delle lesioni di lieve entità e il ruolo dell’accertamento medico-legale seguono regole proprie, distinte da quelle della responsabilità civile ordinaria. Anche i termini per agire sono diversi, e più brevi.

Buche stradali, insidie e cadute

Riguarda tanto i pedoni quanto chi viaggia su veicoli a due ruote.

Chi ha in gestione la strada, il marciapiede o l’area comune ne è custode, e di regola risponde dei danni che la cosa produce. La formula tradizionale dell’«insidia o trabocchetto» descriveva un modello più severo per il danneggiato: oggi il fondamento della responsabilità è la custodia del bene, e non è richiesta la prova di un’insidia occulta e imprevedibile.

L’ente si libera dimostrando il caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta del danneggiato: la disattenzione, la velocità inadeguata, il transito in un punto manifestamente pericoloso possono escludere o ridurre il risarcimento.

L’esito dipende in larga misura da ciò che si documenta nell’immediatezza: lo stato dei luoghi, le dimensioni del dissesto, l’illuminazione, la presenza di segnalazioni, eventuali testimoni.

Danni da infiltrazioni

Quando l’acqua proviene da parti comuni dell’edificio, dal terrazzo del vicino o da un’unità sovrastante, valgono le regole della custodia e, ove il fabbricato sia in condominio, quelle sul riparto fra condominio e titolare dell’uso esclusivo.

La materia è trattata anche nelle pagine sul diritto condominiale e sul diritto immobiliare.

Come si prova e come si quantifica il danno

Il danno patrimoniale — spese sostenute, retribuzioni perdute, riduzione della capacità di produrre reddito — si dimostra con documenti.

Il danno non patrimoniale si accerta per via medico-legale e si liquida secondo criteri tabellari, con possibilità di personalizzazione quando il caso presenta profili peculiari.

In entrambi i casi la documentazione formata subito dopo il fatto vale più di quella ricostruita in seguito.

Di cosa lo studio non si occupa

L’accertamento medico-legale e le valutazioni tecniche non sono redatti dallo studio: quando occorrono, ci si avvale di medici legali e di periti della materia.

Le domande più frequenti

«Hanno scritto cose false su di me in un gruppo social: posso agire?»
Sì, in sede civile per il risarcimento del danno. Il primo problema pratico è conservare il contenuto in forma utilizzabile, perché la rimozione successiva ne rende difficile la dimostrazione.

«Ho ricevuto una recensione negativa: posso farla togliere?»
Dipende da che cosa afferma. Il giudizio negativo su un’esperienza reale è critica lecita; la recensione che riferisce fatti mai accaduti, o che proviene da chi non è mai stato cliente, è altra cosa.

«Una vecchia notizia su di me compare ancora cercando il mio nome: si può togliere?»
Si può chiedere la rimozione, la deindicizzazione oppure l’aggiornamento della notizia. L’esito dipende dal tempo trascorso, dal ruolo pubblico dell’interessato e dall’attualità del fatto.

«Che differenza fa se la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale?»
Cambiano l’onere della prova e il termine per agire. Nella responsabilità contrattuale è il debitore a dover dimostrare che l’inadempimento non gli è imputabile; in quella aquiliana è il danneggiato a dover provare la colpa di chi ha causato il danno.

«Ho subito un danno da un intervento sanitario: posso agire subito in giudizio?»
No. La legge impone un passaggio preliminare prima della causa, e i termini per agire differiscono a seconda che il convenuto sia la struttura o il singolo professionista.

«Sono caduto in una buca: devo dimostrare che era invisibile?»
No. La responsabilità di chi ha in custodia la strada non richiede la prova di un’insidia occulta. Rileva però la condotta di chi è caduto, che può ridurre o escludere il risarcimento.

Lo studio riceve a Brindisi e assiste in tutta Italia: il primo colloquio può anche svolgersi in videoconferenza tramite la consulenza legale online.

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