Polizza vita con beneficiari «gli eredi»: a chi spetta e in quali quote

L’assicurazione sulla vita a favore di terzo, disciplinata dagli artt. 1919 ss. c.c., consente al contraente di stipulare una polizza destinando la prestazione, in caso di morte, a un soggetto diverso da sé. In base all’art. 1920 c.c., il beneficiario può essere designato nel contratto, con dichiarazione scritta successiva o per testamento, e acquista per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Questo diritto nasce dal contratto, non dalla successione del contraente: la prestazione, di regola, non entra nell’asse ereditario di quest’ultimo.

La formula «eredi legittimi» e la divisione in parti uguali

Un tema ricorrente riguarda le polizze che designano genericamente «gli eredi legittimi» o «gli eredi testamentari» come beneficiari, senza indicare nomi o quote. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11421 del 2021, hanno risolto un contrasto interpretativo affermando un principio a due componenti: da un lato, la formula «eredi» serve solo a individuare soggettivamente i destinatari della prestazione, cioè chi rientra in quella categoria al momento della morte del contraente, a prescindere dall’effettiva accettazione dell’eredità; dall’altro, non comporta automaticamente l’applicazione delle quote della successione legittima o testamentaria. In assenza di una volontà contrattuale inequivoca in senso diverso, la prestazione va quindi divisa in parti uguali tra i beneficiari individuati, perché il loro credito deriva tutto dalla medesima fonte contrattuale.

Il beneficiario che muore prima del contraente

Un secondo profilo, spesso decisivo nella pratica, riguarda la premorienza di un beneficiario rispetto al contraente. Occorre distinguere due situazioni. Se il beneficiario era in vita al momento della stipula o della designazione e muore prima del contraente, egli ha già acquistato il diritto contrattuale: alla sua morte, tale diritto si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell’art. 1412, comma 2, c.c., che dispone l’esecuzione della prestazione a favore degli eredi del terzo premorto. Questi ultimi ricevono complessivamente la quota che sarebbe spettata al loro dante causa, poi ripartita secondo le regole della successione di quest’ultimo; non si verifica alcun accrescimento a favore degli altri beneficiari (Cass. n. 9948/2021; Cass. ord. n. 11101/2023).

Il beneficiario già deceduto quando la polizza è stata stipulata

Diversa è l’ipotesi in cui il soggetto fosse già deceduto prima della stipula o della designazione: in questo caso egli non ha mai potuto acquistare il diritto, e non può quindi trasmetterlo ai propri eredi. L’art. 1412, comma 2, c.c. non trova applicazione; gli eventuali discendenti possono essere considerati beneficiari solo se risultano direttamente individuabili, al momento della morte del contraente, in base alla clausola generica «eredi legittimi» (Cass. ord. n. 18633/2026). La distinzione, quindi, non riguarda il grado di parentela ma il momento in cui il beneficio si è perfezionato rispetto alla morte del potenziale beneficiario.

Il testamento successivo alla designazione

Un ulteriore elemento di flessibilità riguarda il ruolo del testamento: pur non incidendo automaticamente sulla prestazione assicurativa, una disposizione testamentaria successiva alla designazione può, secondo la Cassazione, costituire una specificazione della categoria generica degli «eredi testamentari», da valutare in base alla volontà complessiva del contraente (Cass. sent. n. 25121/2025).

Che cosa verificare in concreto

Per chi si trova a gestire una successione in cui rilevi una polizza vita con beneficiari designati genericamente, la ricostruzione della clausola contrattuale, delle date di designazione e degli eventuali decessi dei beneficiari è determinante per stabilire chi abbia diritto alla prestazione e in quale misura. Lo Studio Legale Caiulo è a disposizione per una valutazione della documentazione contrattuale e successoria relativa al singolo caso.

Lo studio riceve a Brindisi e assiste in tutta Italia: il primo colloquio può svolgersi anche in videoconferenza, tramite la consulenza legale online.

oppure chiama lo 0831 603984 · scrivi dalla pagina contatti

Avvertenza: il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce consulenza legale né sostituisce il parere di un professionista. Le pronunce giurisprudenziali richiamate sono riferite ai casi concreti decisi e non sono automaticamente applicabili a fattispecie diverse; prima di assumere qualsiasi iniziativa si raccomanda di verificare il contenuto con un avvocato, valutando le circostanze specifiche della propria situazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *